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| I DOCUMENTI CHE IL CONTRIBUENTE DEVE |
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PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE MODELLO 730/2010
In via generale si ricorda che il contribuente deve esibire al CAF la
documentazione necessaria per permettergli la verifica della conformità dei
dati esposti nella propria dichiarazione dei redditi alle disposizioni fiscali
vigenti.
E' necessario segnalare al CAF ogni variazione rispetto alla dichiarazione
dell'anno precedente, come ad esempio:
-
nuova residenza anagrafica;
-
variazioni stato civile;
-
modifica dello stato di coniuge o di figlio fiscalmente a carico;
-
modifica dello stato di familiare fiscalmente a carico;
-
acquisto e/o vendita di terreni (specificando se il terreno venduto è
edificabile) e fabbricati o variazioni della quota di proprietà di immobili già
posseduti;
-
locazione d'immobili e variazioni riguardanti il relativo canone annuo;
-
variazioni d'uso degli immobili posseduti;
Salvo casi particolari, la documentazione da esibire al CAF è la seguente:
-
copia del Modello 730 o del Modello Unico, con ricevuta d'invio, dello scorso
anno;
-
ricevute delle deleghe di versamento Modello F24 (per i contribuenti che
nell'anno precedente hanno presentato il Modello Unico);
-
tessera sanitaria, in cui è indicato il codice fiscale, oppure, nel caso in cui
la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, tesserino rilasciato
dall'Amministrazione finanziaria, del dichiarante, del coniuge e dei familiari
fiscalmente a carico;
Per quanto riguarda i redditi:
-
certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente, dei redditi a questi
assimilati e delle pensioni percepiti nel 2009, rilasciata dal datore di lavoro
o ente pensionistico (mod. CUD 2010);
- mod. CUD 2009, in presenza di premi di produttività erogati nel 2009 (punti 90 e 91 del CUD 2010), per la verifica del diritto alla tassazione sostitutiva;
-
certificazione attestante i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale;
-
certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati
corrisposti nell'anno 2009;
-
attestazione rilasciata per altri redditi;
-
copia del rogito notarile in caso di acquisto o vendita di terreni e/o
fabbricati nel corso del 2009;
-
documentazione catastale o dichiarazione di successione per i fabbricati e/o
terreni avuti in successione nel corso del 2009;
Per quanto riguarda gli oneri detraibili:
-
ricevute relative a spese sanitarie. In linea di massima, si
fa presente che ai fini del riconoscimento della detrazione:
-
la documentazione della spesa sostenuta per i ticket è costituita dallo scontrino
fiscale rilasciato dalla farmacia;
-
la documentazione delle spese sanitarie relative a medicinali acquistabili
senza prescrizione medica è costituita dalla ricevuta fiscale o scontrino
"parlante" (in cui risultino specificati la natura, qualità, quantità
dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario);
-
riguardo alla detrazione degli interessi per mutui ipotecari per acquisto
dell'abitazione principale:
-
contratto di mutuo;
-
contratto di acquisto;
-
lettera contabile o certificazione equivalente rilasciata dall'istituto di
credito attestante gli interessi passivi pagati nel 2009, distinti dal
capitale e da eventuali contributi pubblici.
Se il CAAF 50&PIU' è già in possesso dei documenti di cui alla lett. a) e b), perché prodotti in anni precedenti, il contribuente può attestare con
autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti.
-
riguardo alla detrazione degli interessi per mutui ipotecari per
costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale:
-
contratto di mutuo;
-
abilitazioni amministrative richieste;
-
copie fatture e ricevute fiscali relative ai lavori eseguiti;
-
quietanze di pagamento degli interessi passivi corrisposti.
-
quietanze di polizze assicurative vita e contro gli infortuni
stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000 (da cui risultino le
caratteristiche che la polizza deve avere ai fini della detrazione o, in
alternativa, attestazione di detraibilità dei premi da parte
dell'assicurazione);
-
quietanze di polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte,
di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza
nel compimento degli atti quotidiani stipulate o rinnovate a partire dal 1°
gennaio 2001. Dalle quietanze debbono risultare le suddette qualità specifiche
della polizza. In caso contrario, è necessario esibire anche un'attestazione di
detraibilità dei premi da parte dell'assicurazione;
-
ricevute relative a spese di istruzione
(secondaria e universitaria);
-
ricevute relative a spese funebri
in caso di morte di persone indicate nell'art.433 del Codice Civile;
-
ricevute di pagamento contenente gli estremi anagrafici e i codici fiscali del
soggetto che effettua il pagamento, di chi lo riceve e del soggetto assistito,
nonché certificato medico attestante la non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, relativamente alle spese per addetti
all'assistenza personale;
-
altri giustificativi inerenti a spese detraibili dall'imposta lorda (erogazioni
in denaro a favore di movimenti e partiti politici; a favore di ONLUS;
a favore delle associazioni sportive dilettantistiche; i contributi associativi
versati dai soci alle società di mutuo soccorso di cui all'art.1 della legge
n.3818 del 1886; etc.);
-
per le spese per attività sportive per ragazzi fra i 5 e 18 anni:
ricevute di pagamento (fattura, ricevuta, quietanza, bollettino bancario o
postale) con indicazione dei codici fiscali del soggetto o ente che ha reso la
prestazione, del praticante l'attività sportiva e di chi effettua il pagamento,
l'attività sportiva svolta, la causale e l'importo corrisposto;
-
per le spese di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'abitazione
principale: fattura del 2009 rilasciata dall'agenzia di
intermediazione;
-
documenti relativi ai canoni di locazione (contratto e ricevute di pagamento)
relativamente ai canoni corrisposti da studenti universitari fuori sede a
fronte di contratti di locazione o di ospitalità;
-
fatture, ricevute fiscali e scontrini con prescrizione per le spese
veterinarie;
-
documenti comprovanti l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico
locale;
-
documenti comprovanti il pagamento dei contributi versati per il riscatto
del corso di laurea di un familiare fiscalmente a carico.
Per quanto riguarda le altre detrazioni:
-
ai fini della detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione
principale
con contratti in regime convenzionale: copia del contratto di locazione
stipulato ai sensi dell'artt.2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9
dicembre1998, n.431;
-
ai fini della detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori
dipendenti che hanno trasferito la propria residenza in altra Regione per
motivi di lavoro negli anni 2007 e successivi: un qualunque
contratto di locazione registrato, nonché un'autocertificazione sul rispetto
delle condizioni previste per beneficiare della detrazione;
Per quanto riguarda gli oneri deducibili:
-
ricevuta del versamento di contributi previdenziali volontari.
In caso di pagamento rateale dei contributi, è necessario esibire, oltre alle
ricevute di versamento, il piano di pagamento predisposto dall'Ente
pensionistico. La deduzione, infatti, non compete per le somme relative agli
interessi per dilazione di pagamento;
-
ricevuta del versamento del premio di assicurazione di responsabilità civile
per i veicoli, dove siano evidenziati i contributi al Servizio Sanitario
Nazionale;
-
ricevuta del versamento dei contributi per addetti ai servizi domestici
(deducibili soltanto per la parte a carico del datore di lavoro);
-
ricevuta del versamento dei contributi per i Paesi in via di sviluppo;
-
ricevuta del versamento dei contributi a favore di istituzioni religiose
(Istituto Centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica
Italiana, etc.);
-
ricevute relative a spese mediche e di assistenza specifica dei portatori
di handicap;
-
ricevuta rilasciata dal coniuge (il cui codice fiscale deve essere indicato nel
730) per le somme percepite, ovvero ricevuta dei vaglia o bonifici,
relativamente ad assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di
separazione o divorzio e copia della relativa sentenza;
-
ricevuta del versamento di somme alle forme pensionistiche individuali
attuate ai sensi del decreto legislativo 124 del 1993;
-
altri giustificativi inerenti a spese deducibili dal reddito imponibile
(ricevuta del versamento dei contributi versati ai fondi integrativi al
Servizio Sanitario Nazionale; certificato, rilasciato da ente iscritto
nell'albo approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali,
attestante l'ammontare complessivo delle spese sostenute per l'espletamento
delle procedure di adozione di minori stranieri; etc.);
Ai fini del beneficio della detrazione del 36 per cento previsto per
interventi di recupero del patrimonio edilizio:
-
copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa
la comunicazione di inizio lavori al Centro di Servizio o al Centro Operativo
di Pescara;
-
copia delle fatture e dei relativi bonifici bancari con le indicazioni
prescritte;
-
copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato
eseguito con bonifico bancario (oneri di urbanizzazione, diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni, etc.);
-
nel caso di lavori condominiali è sufficiente una
certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto
a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione in parola e la quota
millesimale effettivamente pagata dal condomino per cui spetta la detrazione.
Ai fini del beneficio della detrazione del 20% per acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer finalizzata all’arredo degli immobili ristrutturati (esclusi gli immobili ristrutturati e venduti da imprese edili, quelli oggetto di manutenzione ordinaria e per lavori condominiali):
- fatture di acquisto e bonifici per spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009;
- comunicazione al Centro Operativo di Pescara con data inizio lavori dal 1° luglio 2008;
La detrazione è consentita a condizione che il contribuente abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari - per le quali fruisce delle detrazioni fiscali previste dalla legge 449 del 1997 (c.d. “36%”) - a partire dal 1° luglio 2008 (la relativa documentazione deve pertanto essere esibita al CAF).
Ai fini del beneficio della detrazione del 55 per cento previsto per
interventi di risparmio energetico:
-
copia dell'asseverazione di un tecnico abilitato che
attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici
richiesti.
Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l'asseverazione può
essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che
attesti i requisiti richiesti. Per gli impianti di potenza nominale del
focolare, o di potenza elettrica nominale, non superiore a 100 KW,
l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori
delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia
termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli
impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei requisiti
richiesti;
-
copia della ricevuta telematica
di invio della documentazione prescritta all'ENEA entro novanta giorni dalla
fine dei lavori.;
-
copia delle fatture e dei relativi bonifici bancari con le
indicazioni prescritte;
Per gli immobili ceduti da parte di imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare, facenti parte di "interi fabbricati" oggetto di
"restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione" da parte delle stesse:
-
copia del contratto di compravendita;
-
attestazione da parte dell'impresa circa la sussistenza dei requisiti previsti
per poter fruire della agevolazione ex art.9, comma 2, della legge 448/2001 e
successive modificazioni.
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