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PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730/2011

In via generale si ricorda che il contribuente deve esibire al CAF la documentazione necessaria per permettergli la verifica della conformità dei dati esposti nella propria dichiarazione dei redditi alle disposizioni fiscali vigenti.

E' necessario segnalare al CAF ogni variazione rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente, come ad esempio:

  • nuova residenza anagrafica;
  • variazioni stato civile;
  • modifica dello stato di coniuge o di figlio fiscalmente a carico;
  • modifica dello stato di familiare fiscalmente a carico;
  • acquisto e/o vendita di terreni (specificando se il terreno venduto è edificabile) e fabbricati o variazioni della quota di proprietà di immobili già posseduti;
  • locazione d'immobili e variazioni riguardanti il relativo canone annuo;
  • variazioni d'uso degli immobili posseduti;

Salvo casi particolari, la documentazione da esibire al CAF è la seguente:

  • copia del Modello 730 o del Modello Unico, con ricevuta d'invio, dello scorso anno;
  • ricevute delle deleghe di versamento Modello F24 presentate nel 2010 (per i contribuenti che nell'anno precedente hanno presentato il Modello Unico);
  • tessera sanitaria, in cui è indicato il codice fiscale, oppure, nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria, del dichiarante, del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico;

Per quanto riguarda i redditi:

  • certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente, dei redditi a questi assimilati e delle pensioni percepiti nel 2010, rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico (mod. CUD 2011);
  • mod. CUD 2010, in presenza di premi di produttività erogati nel 2010 (punti 90 e 91 del CUD 2011), per la verifica del diritto alla tassazione sostitutiva;
  • certificazione attestante i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale;
  • certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2010;
  • attestazione rilasciata per altri redditi;
  • copia del rogito notarile in caso di acquisto o vendita di terreni e/o fabbricati nel corso del 2010;
  • documentazione catastale o dichiarazione di successione per i fabbricati e/o terreni avuti in successione nel corso del 2010;

Per quanto riguarda gli oneri detraibili:

  • ricevute relative a spese sanitarie. In linea di massima, si fa presente che ai fini del riconoscimento della detrazione:
    • la documentazione della spesa sostenuta per i ticket è costituita dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia;
    • la documentazione delle spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica è costituita dalla ricevuta fiscale o scontrino "parlante" (in cui risultino specificati la natura, qualità, quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario);
  • riguardo alla detrazione degli interessi per mutui ipotecari per acquisto dell'abitazione principale:
    1. contratto di mutuo;
    2. contratto di acquisto;
    3. lettera contabile o certificazione equivalente rilasciata dall'istituto di credito attestante gli interessi passivi pagati nel 2010, distinti dal capitale e da eventuali contributi pubblici.

Se il CAAF 50&PIU' è già in possesso dei documenti di cui alla lett. a) e b), perché prodotti in anni precedenti, il contribuente può attestare con autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti.

  • riguardo alla detrazione degli interessi per mutui ipotecari per costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale:
    1. contratto di mutuo;
    2. abilitazioni amministrative richieste;
    3. copie fatture e ricevute fiscali relative ai lavori eseguiti;
    4. quietanze di pagamento degli interessi passivi corrisposti.
  • quietanze di polizze assicurative vita e contro gli infortuni stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000 (da cui risultino le caratteristiche che la polizza deve avere ai fini della detrazione o, in alternativa, attestazione di detraibilità dei premi da parte dell'assicurazione);
  • quietanze di polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani stipulate o rinnovate a partire dal 1° gennaio 2001. Dalle quietanze debbono risultare le suddette qualità specifiche della polizza. In caso contrario, è necessario esibire anche un'attestazione di detraibilità dei premi da parte dell'assicurazione;
  • ricevute relative a spese di istruzione (secondaria e universitaria);
  • ricevute relative a spese funebri in caso di morte di persone indicate nell'art.433 del Codice Civile;
  • ricevute di pagamento contenente gli estremi anagrafici e i codici fiscali del soggetto che effettua il pagamento, di chi lo riceve e del soggetto assistito, nonché certificato medico attestante la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, relativamente alle spese per addetti all'assistenza personale;
  • altri giustificativi inerenti a spese detraibili dall'imposta lorda (erogazioni in denaro a favore di movimenti e partiti politici; a favore di ONLUS; a favore delle associazioni sportive dilettantistiche; i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso di cui all'art.1 della legge n.3818 del 1886; etc.);
  • per le spese per attività sportive per ragazzi fra i 5 e 18 anni: ricevute di pagamento (fattura, ricevuta, quietanza, bollettino bancario o postale) con indicazione dei codici fiscali del soggetto o ente che ha reso la prestazione, del praticante l'attività sportiva e di chi effettua il pagamento, l'attività sportiva svolta, la causale e l'importo corrisposto;
  • per le spese di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'abitazione principale: fattura del 2010 rilasciata dall'agenzia di intermediazione;
  • documenti relativi ai canoni di locazione (contratto e ricevute di pagamento) relativamente ai canoni corrisposti da studenti universitari fuori sede a fronte di contratti di locazione o di ospitalità;
  • fatture, ricevute fiscali e scontrini con prescrizione per le spese veterinarie;
  • documenti comprovanti il pagamento dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea di un familiare fiscalmente a carico.

Per quanto riguarda le altre detrazioni:

  • ai fini della detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti in regime convenzionale: copia del contratto di locazione stipulato ai sensi dell'artt.2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre1998, n.431;
  • ai fini della detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza in altra Regione per motivi di lavoro negli anni 2008 e successivi: un qualunque contratto di locazione registrato, nonché un'autocertificazione sul rispetto delle condizioni previste per beneficiare della detrazione;

Per quanto riguarda gli oneri deducibili:

  • ricevuta del versamento di contributi previdenziali volontari. In caso di pagamento rateale dei contributi, è necessario esibire, oltre alle ricevute di versamento, il piano di pagamento predisposto dall'Ente pensionistico. La deduzione, infatti, non compete per le somme relative agli interessi per dilazione di pagamento;
  • ricevuta del versamento del premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli, dove siano evidenziati i contributi al Servizio Sanitario Nazionale;
  • ricevuta del versamento dei contributi per addetti ai servizi domestici (deducibili soltanto per la parte a carico del datore di lavoro);
  • ricevuta del versamento dei contributi per i Paesi in via di sviluppo;
  • ricevuta del versamento dei contributi a favore di istituzioni religiose (Istituto Centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica Italiana, etc.);
  • ricevute relative a spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap;
  • ricevuta rilasciata dal coniuge (il cui codice fiscale deve essere indicato nel 730) per le somme percepite, ovvero ricevuta dei vaglia o bonifici, relativamente ad assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione o divorzio e copia della relativa sentenza;
  • ricevuta del versamento di somme alle forme pensionistiche individuali attuate ai sensi del decreto legislativo 124 del 1993;
  • altri giustificativi inerenti a spese deducibili dal reddito imponibile (ricevuta del versamento dei contributi versati ai fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale; certificato, rilasciato da ente iscritto nell'albo approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali, attestante l'ammontare complessivo delle spese sostenute per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri; etc.);

Ai fini del beneficio della detrazione del 36 per cento previsto per interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara;
  • copia delle fatture e dei relativi bonifici bancari con le indicazioni prescritte;
  • copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario (oneri di urbanizzazione, diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, etc.);
  • nel caso di lavori condominiali è sufficiente una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione in parola e la quota millesimale effettivamente pagata dal condomino per cui spetta la detrazione.

Ai fini del beneficio della detrazione del 20% per acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer finalizzata all’arredo degli immobili ristrutturati (esclusi gli immobili ristrutturati e venduti da imprese edili, quelli oggetto di manutenzione ordinaria e per lavori condominiali):

  • fatture di acquisto e bonifici per spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009;
  • comunicazione al Centro Operativo di Pescara con data inizio lavori dal 1° luglio 2008;
La detrazione è consentita a condizione che il contribuente abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari - per le quali fruisce delle detrazioni fiscali previste dalla legge 449 del 1997 (c.d. “36%”) - a partire dal 1° luglio 2008 (la relativa documentazione deve pertanto essere esibita al CAF).

Ai fini del beneficio della detrazione del 55 per cento previsto per interventi di risparmio energetico:

  • copia dell'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti i requisiti richiesti. Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non superiore a 100 KW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei requisiti richiesti;
  • copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica;
  • copia della scheda informativa sugli interventi realizzati;
  • copia della ricevuta telematica di invio della documentazione prescritta all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori.;
  • copia della ricevuta telematica relativa alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di lavori non conclusi entro l’anno 2010
  • copia delle fatture e dei relativi bonifici bancari con le indicazioni prescritte;

Per gli immobili ceduti da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, facenti parte di "interi fabbricati" oggetto di "restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione" da parte delle stesse:

  • copia del contratto di compravendita;
  • attestazione da parte dell'impresa circa la sussistenza dei requisiti previsti per poter fruire della agevolazione ex art.9, comma 2, della legge 448/2001 e successive modificazioni.

SI RICORDA CHE COLORO CHE PRESENTANO IL MOD. 730/2011 DEVONO, INOLTRE, PRESENTARE:
  • il quadro AC del Mod. UNICO 2011 PF, se amministratori di condominio;
  • il quadro RM del Mod. UNICO 2011 PF:
    • se hanno percepito nel 2010 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
    • se hanno percepito nel 2010 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
    • se nel 2010 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell’art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;
    • se nel 2010 hanno effettuato la rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2010;
  • il quadro RT del Mod. UNICO 2011 Persone fisiche, se nel 2010 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre, possono presentare in aggiunta al Mod. 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2010 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi;
  • il modulo RW, se nel 2010 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro. I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2011 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

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